La polizza responsabilità civile da prodotto

Una garanzia di notevole importanza è la responsabilità civile da prodotto difettoso, come previsto dal codice al consumo emanato con D.Lgsl. 206 del 2005.

Tale copertura riguarda tutte le aziende comprese quelle alimentari che producono e distribuiscono prodotti per i consumatori.

Oggi tale copertura è maggiormente necessaria per:

rc-polizza
  • le mutate tecnologie di produzione
  • la molteplicità dei partecipanti al processo di produzione del prodotto
  • Perdita di dati sensibili
  • nuove modalità di commercializzazione
  • accresciuta coscienza dei consumatori che, attraverso le associazioni dei consumatori e la “class action” introdotta nell’ordinamento italiano, possono ottenere molto facilmente il ristoro dei danni subiti.

L’oggetto della garanzia assicurativa infatti è:

“La società si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale interesse e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti risultanti in polizza per i quali l’assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore dopo la loro messa in circolazione per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose diverse dai prodotti difettosi descritti in polizza, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’assicurazione”

Per la legge italiana la qualifica di produttore è in capo al fabbricante del bene o il fornitore del sevizio o un suo intermediario, nonché l’importatore del bene e del servizio nel territorio dell’Unione Europea o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo.

Emerge quindi l’importanza per le aziende italiane di dotarsi di una copertura assicurativa tesa a ripristinare, in caso di sinistro, le condizioni tecniche economiche e finanziarie dell’Azienda e ad influenzare (ex ante sinistro) positivamente il valore del capitale economico dell’Azienda, e di conseguenza aumentare il merito di credito nei confronti delle banche.

Cos’è e come funziona la clausola CLAIMS MADE

Tenuto conto dei tempi di prescrizione molto lunghi (in genere da cinque a dieci anni), il professionista è sempre esposto verso chi ha (magari inconsapevolmente) danneggiato per effetto di un errore professionale.
La clausola consente quindi di coprire, con la funzione della retroattività, anche tale danno che può essere avvenuto prima della sottoscrizione della polizza.

La retroattività può essere limitata ad un preciso periodo e/o illimitata: è sempre preferibile optare per la retroattività illimitata. E’ evidente quindi che eventuali circostanze note che potrebbero dare adito ad un possibile sinistro, al momento della sottoscrizione della polizza devono essere preventivamente comunicati e la loro copertura sarà comunque garantita dalla retroattività accordata.